1. È vietata la pubblica esposizione di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e di materiali pubblicitari che riproducono fotografie o altre immagini che possono turbare la morale pubblica.
2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un settore riservato del locale di vendita, fermo restando l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.
3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1 può essere mostrato su sua richiesta espressa, dell'acquirente, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.
1. È vietato consentire il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano immagini o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.
2. Ai siti di cui al comma 1 si può accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore età e avere fatto espressa richiesta di accesso.
3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.
1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonché delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, sono
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.